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Licenza di trasporto merci: quando serve

Il trasporto merci rappresenta a tutti gli effetti un trasferimento di beni tra venditore e acquirente.

Il trasporto può rientrare tra le attività dell’azienda, che usa il trasporto su veicolo per distribuire la propria produzione, e in questo caso si parla di trasporto conto proprio. Questa attività è subordinata al rilascio di una licenza di trasporto regolamentata dall’art. 31 della legge n. 298/74.

Diverso è il caso di trasporto di merce come attività di servizio svolta per conto di privati o aziende e che prevede il pagamento di un corrispettivo. In questo caso è necessario richiedere una licenza di trasporto conto terzi, disciplinata dal Regolamento Europeo (CE) n. 1071/2009 e dalla Legge n. 35 del 04/04/2012.

Per l’attività professionale di trasportatore conto terzi, oltre alla patente di guida adeguata, è necessario ottenere la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), un titolo abilitativo rilasciato a seguito della partecipazione a un corso di formazione specifico per il quale, però, non è previsto alcun esame.

Licenza di trasporto conto proprio

La licenza di trasporto conto proprio serve quando si trasportano materiali, merci o cose inerenti la propria attività. Esistono precise condizioni che determinano e definiscono meglio questo tipo di licenza.

Il conducente o trasportatore deve essere il proprietario dell’azienda o un suo dipendente, vale a dire che il trasporto deve essere effettuato direttamente dall’azienda e non da un terzo soggetto.

Il veicolo utilizzato per il trasporto, così come la merce trasportata, devono essere di proprietà dell’azienda. Il veicolo può anche essere gestito in usufrutto, rientrano quindi nella casistica anche le vetture prese in leasing. Ovviamente il tipo di merce deve essere attinente all’attività svolta.

L’attività di trasporto, infine, non deve rappresentare un’attività economica prevalente e i costi di trasporto non devono rappresentare i costi preponderanti dell’attività di impresa.

Licenza di trasporto conto terzi

La licenza conto terzi identifica una professione specifica e cioè il trasportatore su strada di merci, che svolge una vera e propria attività d’impresa. Il trasporto avviene per mezzo di autoveicoli e rimorchi e prevede, per il trasporto, un corrispettivo economico.

I requisiti necessari per l’esercizio di questa attività variano in base al tipo di merce trasportata. Questi sono:

  • idoneità morale
  • idoneità professionale
  • capacità finanziaria (di 9.000 euro per il primo veicolo, di 5.000 euro per ulteriori veicoli)

Devono possedere tutti e 3 i requisiti le imprese che impiegano su strada veicoli di massa complessiva a pieno carico sopra 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate.

Le imprese che hanno veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate devono rispettare il solo requisito di idoneità morale (o onorabilità).

Tutti questi requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di iscrizione all’Albo dei trasportatori, eventuali modifiche devono essere segnalate.

Nel caso si trasportino merci pericolose (sostanze infiammabili, materiali tossici e radioattivi ecc.) sono previste ulteriori particolari licenze, rilasciate secondo le disposizioni stabilite dalle convenzioni europee. Se hai bisogno di chiarimenti e di aiuto, la nostra ditta NICOLINI BRUNO conosce e sa applicare la normativa di riferimento: contattaci!